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AUTENTICA DI COPIA

Informazioni

Termini di conclusione:

immediata

Normativa di riferimento:

DPR del 26/10/1972 n. 642 Tab. A e B DPR del 28/12/2000 n. 445. L’autentica di una copia di un documento è l'attestazione di conformità con l'originale resa, in calce alla copia stessa, dal: - pubblico ufficiale dal quale è stato emesso l'originale - pubblico ufficiale dell'ufficio presso cui è depositato l’originale - pubblico ufficiale al quale deve essere prodotto il documento - notaio, dal cancelliere, dal segretario comunale o dall’ufficiale d’anagrafe La copia conforme sostituisce a tutti gli effetti l'originale e non ha scadenza. E’ prevista la possibilità di sostituire la copia autenticata con una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà dove l'interessato dichiara che la copia è conforme all'originale, la firma non è da autenticare.

Modalità di avvio:

Istanza di parte