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AUTENTICA DI FIRMA

Informazioni

Termini di conclusione:

immediata

Normativa di riferimento:

DPR n. 642 del 26 Ottobre 1972 Tab. A e B DPR n. 445 del 28 Dicembre 2000. Presso gli uffici comunali si autenticano le firme in calce a: - istanze e dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà da presentare per la riscossione di benefici economici da parte di terzi (es. deleghe alla riscossione); - istanze e dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà da presentare a privati (es. banche, assicurazioni..); - atti previsti dal codice di procedura penale; - atti e dichiarazioni del venditore riferiti alla vendita di autoveicoli, motoveicoli, rimorchi e trattori. La sottoscrizione delle istanze e delle dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà rivolte alla Pubblica Amministrazione o a gestori o esercenti un servizio pubblico non deve essere autenticata e può essere fatta: - davanti al dipendente addetto dell’ufficio ricevente la domanda; - oppure presentata con fotocopia del documento di identità del dichiarante. Se la persona è impossibilitata a recarsi presso gli Uffici Comunali è prevista la possibilità di recarsi al domicilio del cittadino per raccogliere la firma.

Modalità di avvio:

Istanza di parte