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RAVVEDIMENTO IMU

Nel caso in cui l’utente non effettua il versamento dell’imposta municipale propria entro le date previste dalla normativa (il 16 giugno per l’acconto e il 16 dicembre per il saldo) può avvalersi del ravvedimento operoso [modello]. Infatti recandosi personalmente presso gli uffici comunali l’utente dichiara il mancato versamento dell’imposta e l’ufficio opera il calcolo relativo a quanto dovuto. Avvalersi del ravvedimento operoso comporta per il cittadino un’agevolazione in quanto le sanzioni applicate sono ridotte rispetto a quelle derivanti da un accertamento effettuato d’ufficio. Il ravvedimento operoso può essere effettuato entro i termini previsti dalla legge vale a dire la data di presentazione della dichiarazione IMU (entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello in cui ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell’imposta).   

Informazioni

Termini di conclusione:

Verifica: entro 180 giorni dalla presentazione dell'istanza

Normativa di riferimento:

Legge 22 dicembre 2011 n. 214 e Regolamento per l'applicazione dell'Imposta municipale propria

Mezzi e modalità di comunicazione esito finale:

Comunicazione tramite posta ordinaria, o posta elettronica

Modalità di avvio:

Istanza di parte